PREMESSA
• Gli oli esausti di provenienza alimentare (frittura, cottura, conserve…) sono a tutti gli effetti un rifiuto (codice EER 20.01.25), sia se di origine professionale che domestica. Sono ricompresi in questa fattispecie tutti gli oli vegetali (oliva, semi etc.) e i grassi vegetali o animali (burro, strutto etc.) non più idonei al consumo umano.
• Un’impresa che nella sua attività produce tale tipologia di rifiuti deve gestirli correttamente, secondo la normativa stabilita dal codice ambientale (d.lgs. 152/06).
• In qualità di produttori di questo rifiuto, si ha un duplice obbligo: l’adesione al CONOE (art. 233 c. 5), direttamente o per il tramite della propria Associazione di Categoria, e il conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti ad imprese di raccolta autorizzate ed iscritte al Consorzio (art. 233 c. 12); in attesa del conferimento tali rifiuti devono essere stoccati in apposito contenitore (art. 233 c. 13).

QUALI SONO LE IMPRESE COINVOLTE?
• I settori che di norma producono oli vegetali esausti sono i seguenti:
– RISTORANTI E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
– CATERING
– BAR
– ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
– INDUSTRIE DI PRODUZIONE ALIMENTARE
– PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO, DI PASTI E DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
– Altro
• Per alcune di queste attività la generazione di oli vegetali esausti è pressoché certa, per altre occorre verificare le singole casistiche (presenza o meno di cucina, utilizzo di conserve anche senza la presenza di cucina etc.) e la suscettibilità dell’olio utilizzato nel proprio processo a diventare rifiuto.

GLI OLI VEGETALI ESAUSTI: IMPLICAZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
• Gli oli e grassi vegetali ed animali esausti, pur essendo inquinanti se sversati scorrettamente, sono classificati come rifiuto non pericoloso e, se generati da una attività professionale, sono rifiuti speciali. Pertanto, la fase di conferimento ad imprese autorizzate viene sempre accompagnata dal Formulario di Identificazione FIR.
• Con riferimento al Registro di C/S (ormai digitalizzato con l’avvio del RENTRI), non vi è l’obbligo di tenuta dello stesso laddove l’attività svolta rientri tra le attività commerciali o agricole/agroindustriali produttive solo di rifiuti non pericolosi; se invece l’attività rientra tra quelle artigianali o industriali, l’obbligo di tenere il registro per i rifiuti non pericolosi vi è solo per le imprese con oltre 10 dipendenti.
• N.B. Qualora dallo svolgimento della propria attività derivi la produzione anche di rifiuti pericolosi di qualsiasi tipologia, l’impresa è comunque soggetta alla tenuta del registro in quanto produttrice di rifiuti pericolosi a prescindere dal settore e dal numero di dipendenti.


CHE IMPLICAZIONI CI SONO RISPETTO AGLI OBBLIGHI RENTRI?
Caso 1: Sono un produttore di oli e grassi esausti e di altri rifiuti ESCLUSIVAMENTE NON pericolosi
• Vi è l’obbligo di iscrizione al RENTRI (e alla tenuta del Registro di carico e scarico digitale) SOLO nel caso di attività artigianale o industriale con più di 10 dipendenti. Negli altri casi (attività commerciale o di servizio o artigianale ed industriale sotto 10 dipendenti) non vi è l’obbligo di iscrizione.
Caso 2: Sono un produttore di oli e grassi esausti ma anche di altri rifiuti classificati come PERICOLOSI?
• Vi è sempre l’obbligo di iscrizione al RENTRI (e alla tenuta del Registro di carico e scarico digitale).

Pertanto, tenuto conto della platea dei soggetti obbligati al RENTRI, nella gran parte dei casi i produttori di oli e grassi esausti potrebbero non essere soggetti direttamente agli obblighi RENTRI.
N.B. l’iscrizione al RENTRI è cosa diversa dalla semplice registrazione al portale, necessaria affinché i soggetti non obbligati all’iscrizione possano scaricare il formato cartaceo del FIR.

FOCUS SULLA TENUTA DEL FIR E IMPLICAZIONI DEL PASSAGGIO AL FIR DIGITALE:
• Abbiamo chiarito che il conferimento degli oli e grassi esausti, trattandosi di rifiuto speciale, avviene sempre mediante FIR. Con l’entrata in vigore del RENTRI, il produttore del rifiuto può richiedere al trasportatore di emettere il FIR per suo conto (rimane comunque in capo al produttore la responsabilità delle informazioni inserite nella parte di propria competenza).
• A partire dal prossimo 13/02/2026 per alcuni soggetti la gestione del FIR dovrà avvenire in modalità digitale, mentre per altri si proseguirà con il FIR cartaceo. Passeranno al FIR digitale SOLTANTO i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e pertanto, per quanto riguarda i produttori di oli e grassi vegetali ed animali esausti, nelle seguenti casistiche: attività artigianali o industriali con più di 10 dipendenti; attività artigianali o industriali con meno di 10 dipendenti e attività commerciali o agricole, solo nel caso producano anche rifiuti pericolosi.
• In sintesi:
– I produttori di rifiuto non obbligati a iscriversi al RENTRI: continueranno ad usare il FIR cartaceo, che potranno scaricare dal Portale RENTRI (previa registrazione al sito) o delegarne l’emissione al trasportatore.
– I produttori iscritti al RENTRI a partire dal prossimo 13/02/26 passeranno al FIR digitale. E’ comunque data la facoltà alle attività artigianali e industriali con meno di 10 dipendenti e alle attività commerciali, nel caso in cui siano iscritte al RENTRI in quanto produttori di rifiuti pericolosi, di continuare a utilizzare il FIR cartaceo per i soli rifiuti non pericolosi.