FAQ
HO UN’IMPRESA DI GESTIONE DI OLI E GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI, HO L’OBBLIGO DI ISCRIVERMI AL CONOE?
Si, per operare nel settore della raccolta/trasporto/stoccaggio, recupero e rigenerazione degli oli e grassi animali esausti è necessario essere iscritti al Conoe.
In difetto di adesione può essere irrogata una sanzione amministrativa da € 8.000,00 ad € 45.000,00.
ISCRIVERSI HA DEI COSTI?
L’adesione al Consorzio è gratuita per tutti.
In tutti i casi consultare il menu “adesione” per le modalità di iscrizione.
COME FACCIO AD ISCRIVERMI AL CONOE?
Visionare il menu “ADESIONE” ed inviare i documenti richiesti (compilati e sottoscritti, ove necessario) via mail a: operativa@conoe.it
QUALI SONO LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER POTER ESERCITARE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO E LA RIGENERAZIONE DEGLI OLI ESAUSTI?
Come per ogni altra attività di gestione di rifiuti sono necessarie le iscrizioni, comunicazione ed autorizzazioni previste dalla parte IV del D.lgs. 152/06 e relative disposizioni attuative.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE?
Le aziende di rigenerazione dovranno trasmettere mensilmente:
- I dati dei quantitativi raccolti e/o ricevuti,
- Essere disponibili a ricevere periodiche visite disposte dal Conoe, come previsto dallo statuto.
Le aziende di trasporto raccolta e stoccaggio dovranno inviare:
- Copia dei formulari di conferimento alle aziende di rigenerazione,
- Essere disponibili a ricevere periodiche visite disposte dal Conoe, come previsto dallo statuto.
È POSSIBILE SOSPENDERE L’ISCRIZIONE AL CONOE?
Non sono previste ipotesi di sospensione dell’iscrizione mentre il recesso, e la conseguente cancellazione dagli elenchi del Consorzio, sono disciplinati dall’art. 21 dello Statuto Consortile:
Art. 21 – Recesso dei Consorziati e cessazione dal Consorzio
1. I consorziati possono richiedere, previa domanda scritta, che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività prevista dell’art. 4 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di quanto dichiarato dal recedente, provvede ad escludere il socio dall’elenco dei consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale costituzione del Fondo consortile deliberata per l’anno in corso e deve far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell’anno.
2. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.
La documentazione da trasmettere al Conoe in caso di recesso (art. 21 dello statuto:
– visura CCIAA attestante la cessazione dell’attività;
– revoca / scadenza autorizzazione gestione rifiuti o cancellazione Albo Gestori.
QUALE E’ IL CODICE EUROPEO DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI ESAUSTI?
Codice CER 20 01 25, (o 20 01 26 * se contaminato e pericoloso).
DOVE TROVO L’ELENCO DELLE AZIENDE CONSORZIATE?
Sul sito, nel menu “AZIENDE” è possibile trovare l’elenco completo delle aziende consorziate.
UN ENTE PUBBLICO PUO’ STIPULARE UN ACCORDO CON UN RACCOGLITORE/RIGENERATORE?
Si, può farlo direttamente con le Aziende Consorziate al Conoe.
La gratuità o meno del servizio deve essere concordata direttamente con l’impresa di gestione.
VORREI AVVIARE L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DIRETTA PRESSO I CITTADINI COME FACCIO?
La raccolta da utenze domestiche è di esclusiva competenza dei Comuni o loro cessionarie, come per tutti i rifiuti urbani.
IL CONOE SI OCCUPA DEL RITIRO E DELLA VENDITA DELL’OLIO RIGENERATO?
No, il Consorzio non si occupa di attività commerciali.
E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’OLIO ESAUSTO PER PRODURRE ENERGIA?
Si, è possibile, ma si deve essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006 parte IV.
COS’E’ IL MIU?
Il Miu è l’indice di umidità, insaponificabilità e prodotti insolubili. Il Consorzio, per le proprie aziende ha stabilito un
valore massimo del 3%.
QUAL E’ L’ACIDITA’ MASSIMA CONSENTITA NELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO?
Il Consorzio, per le proprie aziende ha stabilito un valore massimo del 5%.
Nel caso di valori superiori si applica una riduzione percentuale sul prezzo definito.
Di conseguenza le analisi vengono effettuate dalle aziende di raccolta e dalle aziende di recupero/riciclo al fine di
stabilire il corretto corrispettivo del rifiuto consegnato.
Il Conoe può effettuare analisi a campione, presso gli iscritti.
QUAL E’ LA STIMA ANNUA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO PRODOTTO IN ITALIA?
Per quanto riguarda il quantitativo di rifiuti annui prodotti, si stima in Italia circa 260.000/280.000 ton ripartiti tra
raccolta professionale, industriale e domestica.
COS’E’ I.S.C.C. AI FINI DELL’OLIO VEGETALE?
I.S.C.C., International Sustainability & Carbon Certification, uno dei primi schemi europei qualificati, è la certificazione di
sostenibilità internazionale o biosostenibilità, necessaria per poter conferire l’olio esausto ad impianti per la produzione di
bioliquidi / bio carburanti.
COME POSSO IMPORTARE /ESPORTARE OLIO VEGETALE ESAUSTO DA PAESI UE E EXTRA UE?
Il Regolamento Europeo in materia di esportazione / importazione di rifiuti è il Reg. (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ss.mm.ii.
In caso di ulteriori domande di chiarificazione vi chiediamo cortesemente di scrivere a segreteria@conoe.it