FAQ
HO UN’IMPRESA DI GESTIONE DI OLI E GRASSI ALIMENTARI ESAUSTI, HO L’OBBLIGO DI ISCRIVERMI AL CONOE?
Si, per operare nel settore della raccolta/trasporto/stoccaggio/intermediazione, recupero e rigenerazione degli oli e grassi animali esausti è necessario essere iscritti al Conoe.
In difetto di adesione può essere irrogata una sanzione amministrativa da € 8.000,00 ad € 45.000,00.
ISCRIVERSI HA DEI COSTI?
L’adesione al Consorzio è gratuita non essendo prevista alcuna quota di adesione.
L’impresa consorziata è tenuta a versare esclusivamente una quota di partecipazione al fondo consortile ove previsto in base al comparto di appartenenza ai sensi dall’art. 6 del Regolamento di Partecipazione al CONOE, approvato dall’Assemblea dei soci del 6 aprile 2022.
Per maggiori informazioni consultare il menu “adesione” per le modalità di iscrizione.
COME FACCIO AD ISCRIVERMI AL CONOE?
Visionare il menu “ADESIONE” ed inviare i documenti richiesti (compilati e sottoscritti, ove necessario) via mail a: operativa@conoe.it
QUALI SONO LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER POTER ESERCITARE LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO, L’INTERMEDIAZIONE E LA RIGENERAZIONE DEGLI OLI ESAUSTI?
Come per ogni altra attività di gestione di rifiuti sono necessarie le iscrizioni, comunicazione ed autorizzazioni previste dalla parte IV del D.lgs. 152/06 e relative disposizioni attuative.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE?
Le aziende di rigenerazione dovranno trasmettere mensilmente:
- I dati dei quantitativi raccolti e/o ricevuti,
- Essere disponibili a ricevere periodiche visite disposte dal Conoe, come previsto dallo statuto.
Le aziende di trasporto raccolta e stoccaggio dovranno inviare:
- Copia dei formulari di conferimento alle aziende di rigenerazione,
- Essere disponibili a ricevere periodiche visite disposte dal Conoe, come previsto dallo statuto.
È POSSIBILE SOSPENDERE L’ISCRIZIONE AL CONOE?
Non sono previste ipotesi di sospensione dell’iscrizione, mentre il recesso, e la conseguente cancellazione dagli elenchi del Consorzio, sono disciplinati dall’art. 9 dello Statuto Consortile.
Art. 9 – Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione
I casi in cui è consentito il recesso sono quelli indicati nelle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo.
Per qualsiasi ipotesi di recesso è comunque necessario risultare adempienti a tutti gli obblighi consortili (comma 2).
I consorziati che recedono sono comunque tenuti a fare fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell’anno (comma 4).
I casi di esclusione dal Consorzio sono invece indicati nelle lettere da a) a d) del comma 5, e nel successivo comma 6.
Il comma 8 prevede infine che non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
QUALE E’ IL CODICE EUROPEO DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI ESAUSTI?
EER 20 01 25, (o 20 01 26 * se contaminato e pericoloso), 02 03 04, 02 03 99
DOVE TROVO L’ELENCO DELLE AZIENDE CONSORZIATE?
Sul sito, nel menu “AZIENDE” è possibile trovare l’elenco completo delle aziende consorziate.
UN ENTE PUBBLICO PUO’ STIPULARE UN ACCORDO CON UN RACCOGLITORE/RIGENERATORE?
Si, può farlo direttamente con le Aziende Consorziate al Conoe.
La gratuità o meno del servizio deve essere concordata direttamente con l’impresa di gestione.
VORREI AVVIARE L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA DIRETTA PRESSO I CITTADINI COME FACCIO?
La raccolta da utenze domestiche è di esclusiva competenza dei Comuni o loro cessionarie, come per tutti i rifiuti urbani.
IL CONOE SI OCCUPA DEL RITIRO E DELLA VENDITA DELL’OLIO RIGENERATO?
No, il Consorzio non si occupa di attività commerciali.
E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’OLIO ESAUSTO PER PRODURRE ENERGIA?
Si, è possibile, ma si deve essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi del Dlgs 152/2006 parte IV.
COS’E’ IL MIU?
Il Miu è l’indice di umidità, insaponificabilità e prodotti insolubili. Il Consorzio, per le proprie aziende ha stabilito un
valore massimo del 3%.
QUAL E’ L’ACIDITA’ MASSIMA CONSENTITA NELL’OLIO VEGETALE ESAUSTO?
Il Consorzio, per le proprie aziende ha stabilito un valore massimo del 5%.
Nel caso di valori superiori si applica una riduzione percentuale sul prezzo definito.
Di conseguenza le analisi vengono effettuate dalle aziende di raccolta e dalle aziende di recupero/riciclo al fine di
stabilire il corretto corrispettivo del rifiuto consegnato.
Il Conoe può effettuare analisi a campione, presso gli iscritti.
QUAL E’ LA STIMA ANNUA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO PRODOTTO IN ITALIA?
Per quanto riguarda il quantitativo di rifiuti annui prodotti, si stima in Italia circa 260.000/280.000 ton ripartiti tra
raccolta professionale, industriale e domestica.
COS’E’ I.S.C.C. AI FINI DELL’OLIO VEGETALE?
I.S.C.C., International Sustainability & Carbon Certification, uno dei primi schemi europei qualificati, è la certificazione di
sostenibilità internazionale o biosostenibilità, necessaria per poter conferire l’olio esausto ad impianti per la produzione di
bioliquidi / bio carburanti.
COME POSSO IMPORTARE /ESPORTARE OLIO VEGETALE ESAUSTO DA PAESI UE E EXTRA UE?
Il Regolamento Europeo in materia di esportazione / importazione di rifiuti è il Reg. (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ss.mm.ii.
In caso di ulteriori domande di chiarificazione vi chiediamo cortesemente di scrivere a segreteria@conoe.it