NORMATIVA VIGENTE
Il CONOE, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti,
istituito ai sensi del D.lgs. 22/97 (decreto Ronchi) art. 47 il 1° ottobre 1998, modificato dal D.lgs. 152/06 art. 233 e ss.mm.ii.
PUNTI QUALIFICANTI DEL D.LGS N. 152/06 e ss.mm.ii.
ART. 233 – CONSORZIO NAZIONALE
COMMA 5 PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO:
Partecipano al Consorzio:
1. Le Imprese che producono, importano e o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
2. Le Imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
3. Le Imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
4. Eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).
COMMA 15 TERMINE PER l’ADESIONE
I soggetti giuridici che iniziano una delle attività previste dal comma 5 devono aderire al Consorzio entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.
COMMA 12 OBBLIGO DI CONFERIMENTO:
Chiunque detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio. L’obbligo non esclude la facoltà di cedere gli oli e grassi esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità Europea.
COMMA 13:
Chiunque in attesa del conferimento al Consorzio detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti è obbligato a stoccarli in apposito contenitore.
ART. 256 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
COMMA 7 SANZIONI:
Chiunque viola gli obblighi di cui all’articolo 233 commi 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.
COMMA 8 SANZIONI:
I soggetti di cui all’articolo 233 che non adempiono agli obblighi di partecipazione sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 8.000,00 a €. 45.000,00 fatto salvo comunque l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.